AGOPUNTURA SENZA FRONTIERE

LO STATUTO DI AGOPUNTURA SENZA FRONTIERE

Articolo 1 ASF è un organismo totalmente indipendente da qualsiasi obbedienza politica, religiosa o filosofica, che si impegna ad operare nel rispetto dei Diritti Umani.

Articolo 2 L’azione di ASF viene realizzata su richiesta dei paesi interessati, nell'osservanza delle leggi vigenti nei singoli paesi ospitanti, nonché in un profondo rispetto delle culture, condizione prima per garantire l'autenticità degli scambi e una vera complementarietà.

Articolo 3 ASF si propone di favorire l’autonomia dei luoghi di cura dei paesi in via di sviluppo offrendo a titolo gratuito una formazione di base in agopuntura e il relativo materiale tecnico, con controlli successivi indi valutazione dell’azione intrapresa.

Articolo 4 può essere riconosciuta come gruppo di ASF ogni struttura amministrativa che accetti i termini del presente Statuto e si impegni ad applicarli.

Articolo 5 per ottenere la denominazione di ASF è necessario ricevere il beneplacito del consiglio superiore di ASF Internazionale; tale assenso verrà deliberato in conformità del suo regolamento interno.

Articolo 6 ogni gruppo ASF si incarica pienamente della propria gestione e si assume la responsabilità giuridica dei propri atti.

Articolo 7 i gruppi ASF si impegnano a mantenere la totale trasparenza della propria contabilità.

Articolo 8 i docenti di agopuntura sono volontari che offrono il loro insegnamento a titolo gratuito e, analogamente ai soci, si impegnano a non trarre alcun tipo di vantaggio economico dalla loro funzione in seno ad ASF.

Articolo 9 ogni gruppo ASF si impegna a rispettare, oltre al presente Statuto, stabilito a livello internazionale, le leggi e i regolamenti in vigore nel proprio paese.